Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 43 del 14-3-2005.htm
Anno 2005. Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 14
Marzo 2005
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 43
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Anno 2005. Sintesi delle principali innovazioni in materia di
contribuzione
SOMMARIO
:
Riepilogo delle disposizioni che determinano variazioni delle
aliquote contributive.
Premessa.
Per l'anno 2005, relativamente alla contribuzione
IVS, sono previste le seguenti variazioni di aliquote contributive.
·
Art. 27 comma
2-bis legge 28 febbraio 1997 n. 30
:
aumento, a decorrere
dal 1 gennaio
2005
, dello 0,50% dell'aliquota contributiva IVS prevista per i datori di
lavoro che, alla data del 01/01/1996, non avevano integralmente trasferito al
FPLD la quota di 4,43 punti percentuali dalle gestioni TBC, MATERNITÀ e CUAF.
·
Art. 3 comma 1
legge 146/1997
: aumento, a
decorrere
dal 1 gennaio 2005
,
dello 0,20% dell'aliquota contributiva IVS prevista per le aziende del
settore della pesca (relativamente agli equipaggi delle navi da pesca
iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti).
·
Cooperative di
cui al DPR 602/1970.
1. Art. 27 comma 2-bis legge 28
febbraio 1997 n. 30.
Com’è
noto, il Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 (1) in attuazione
dell’art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha elevato al 32%
(27,57 + 4,43) l’aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall’INPS con
contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICHE DI
MATERNITÀ e CUAF (rispettivamente 0,14% per TBC, 0,57% per MATERNITÀ e 3,72%
per CUAF).
Nei
casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di
raggiungere al 1/1/1996 l’aumento di 4,43 punti percentuali dell’aliquota
FPLD, a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione
dalle stesse, il relativo onere è stato scaglionato, per effetto della norma
in epigrafe, mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore
di lavoro, a decorrere dal 1/1/1997(2).
Pertanto
i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma sopra
citata, aumenteranno a partire dal periodo di gennaio 2005 l’aliquota FPLD di
0,50 punti percentuali.
Si
ricorda che tale aumento dovrà essere operato con cadenza biennale fino al
raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto lo
0,70% ex GESCAL per i datori di lavoro tenuti al versamento (3).
1.1
Amministrazioni statali e Enti pubblici non soggetti alla
disciplina della CUAF.
1.1.1Settori
esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ
ECONOMICHE di MATERNITÀ
,
Tali settori, devono
trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di
0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,29 %
dal 01.01.2013).
Aliquota IVS
da GENNAIO 2005
(con GESCAL)
Totale
a carico del
lavoratore
30,91% (compr.
0,70 ex GESCAL)
8,89%
Aliquota IVS
da GENNAIO 2005
(con GESCAL
lavoratore)
Totale
a carico del
lavoratore
30,56% ( compr.
0,35 ex GESCAL)
8,89%
Aliquota IVS
da GENNAIO 2005
(senza GESCAL )
Totale
a carico del
lavoratore
30,21%
8,54%
1.1.2 Settori esclusi dal contributo per
l’INDENNITÀ ECONOMICHE di MATERNITÀ e dall’ex contributo per TBC
Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,43
punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da
01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,43%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS
da GENNAIO 2005
(con GESCAL)
Totale
a carico del
lavoratore
30,77% (compr.
0,70 ex GESCAL)
8,89%
Aliquota IVS
da GENNAIO 2005
(con GESCAL lavoratore)
Totale
a carico del
lavoratore
30,42% (compr.
0,35 ex GESCAL)
8,89%
Aliquota IVS
da GENNAIO 2005
(senza GESCAL)
Totale
a carico del
lavoratore
30,07%
8,54%
1.2 Datori di lavoro esonerati dalla CUAF (codice
1C).
Tali settori devono trasferire l’aumento di 3,72
punti percentuali in ragione di 0,50 % a partire dal 01.01.1997 e con
l’aumento dello 0,22% dal 01.01.2011.
Aliquota
IVS da GENNAIO 2005
Totale
A carico del
lavoratore
31,48% (compr.
0,70 ex GESCAL)
8,89%
1.3 Aziende che occupano personale all'estero
assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C) ovvero personale
distaccato in paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale
per i quali è prevista l'esenzione del contributo CUAF (CA=4Z e 1C).
Tali settori devono trasferire l’aumento di 3,72
punti percentuali in ragione di 0,50 % a partire dal 01.01.1997 e con
l’aumento dello 0,22% dal 01.01.2011.
Aliquota
IVS da GENNAIO 2005
Totale
a carico del
lavoratore
30,78%
8,54%
1.4 Piloti dei porti
Tali settori, devono trasferire l’aumento di 4,29
punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50 % ogni due anni a partire
da 01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,29%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da
GENNAIO 2005
Totale
a carico del lavoratore
30,21%
8,54%
1.5.
Cooperative della piccola pesca legge n. 250/58
Si
rammenta che per tale settore, l’aliquota risulta definitivamente fissata dal
1.1.2003 nella misura del 14,60 per cento, di cui 3,74 % a carico del socio
(4).
2. Aliquote contributive
dovute al F.P.L.D per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri
delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984).
L'art.
9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 dispone che "
Per le
aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera
b) dell'articolo 5 della presente legge
(iscritte nei Registri delle navi
minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della
Navigazione)
l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è
dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui
all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed
integrazioni
".
Alla
luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote
di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia
contributiva stabilite dal decreto legislativo n. 146/97(5).
Tale
adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia elevata,
annualmente
,
nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro sino al
raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si aggiunge lo
0,70 ex GESCAL) di cui all'art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995, come per
gli altri settori produttivi.
Risulta
invece esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del
lavoratore in quanto, per effetto dell’incremento di 0,50 punti percentuali
operato al 1.1.2002, la stessa aliquota ha raggiunto la misura piena
(8,89%)(6).
Pertanto,
dal
1 gennaio 2005
, le aliquote afferenti tale settore sono fissate
nella misura appresso indicata.
Aliquota IVS da GENNAIO 2005
Totale
a carico del marittimo
27,30 %(compr. 0,70 ex GESCAL)
8,89%
3. Cooperative di cui al DPR 30/4/1970, n. 602
che versano la contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva.
Come
è noto, per gli organismi cooperativi che, ai sensi dell'art. 6, ultimo
comma, del DPR 602/1970, hanno optato per il versamento della contribuzione
IVS sulla retribuzione effettiva, la contribuzione previdenziale per i soci
viene versata applicando le aliquote previste per i settori di appartenenza
su due basi imponibili: sulla retribuzione effettiva si applica l'aliquota
dovuta al FPLD e sulla retribuzione convenzionale si applicano le restanti
aliquote di finanziamento delle prestazioni cosiddette "minori"
(7).
Per
i predetti organismi cooperativi trovano applicazione le disposizioni
di cui all'art. 27 comma 2-bis della legge n. 30/1997 (vedi precedente punto
1), le quali prevedono che l'incremento dell'onere contributivo scaturente
dal trasferimento di aliquota di 4,43 punti percentuali trova graduale
applicazione con la cadenza biennale fissata da tale disposizione.
Pertanto,
per l’anno
2005
, le cooperative di cui sopra incrementeranno
l’aliquota di finanziamento del FPLD da calcolare sulla retribuzioni
effettive nella misura di 0,50 punti percentuali.
In
considerazione delle particolari modalità di compilazione del DM10, le quali
prevedono il calcolo, nei quadri B-C,
del contributo dovuto al F.P.L.D. incrementato dell’intero 4,43% sulle
retribuzioni effettive, ne discende che , la quota residua da calcolare sulla
differenza tra la retribuzione effettiva e la retribuzione convenzionale
determinata ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 423/2001 (già ex
art. 4 del DPR 620/70) è pari a
1,93
punti percentuali, da recuperare,
nel quadro “D” del modello DM10/2, con il codice "
R250
"
4
.
Finanziamento dei trattamenti straordinari
di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che
occupano da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.
Come
già negli ultimi anni, la legge finanziaria non ha disposto direttamente la
proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità
per le aziende sopra indicate (8).
L’art. 1, c. 155, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) prevede che, in attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
può disporre, anche in deroga alla
vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro
il 30 giugno 2005 .
Alla
luce di quanto precede, da gennaio 2005 la procedura di controllo delle
denunce contributive di mod. DM10/2 non richiederà le contribuzioni in
argomento (9).
Le
stesse potranno essere pretese in corso d’anno, a seguito di presumibili
provvedimenti di proroga e/o di concessione.
Quanto
prima saranno rese disponibili sul sito INTERNET le tabelle delle aliquote
aggiornate.
Il Direttore Generale
Crecco
Note:
(1)
G.U. n. 83 del 9 aprile 1996.
(2)
La legge 28 febbraio 1997, n. 30 dispone, all'art 27 comma 2-bis che "
Nei casi in cui, per effetto del decreto
del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con
il Ministero del Tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'art 3, comma 23, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a
carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un
incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio
1997
". Vedi circolare n. 103 del 15/5/1996.
(3)
Art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995.
(4)Vedi circ. 23 del 3.2.2003.
(5)
Al riguardo si richiamano la circolare n. 196 del 23/9/1997, la circolare 45
del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del
20/1/2000, la circolare 35 del 15/2/2001 e la circolare 47 del
5.3.2002, la circolare n. 23 del 3.02.2003, la circolare n. 53 del
19.03.2004. Da ultimo vedi circolare n. 88 del 31.05.2004
(6)
Vedi la circolare n. 196 del 23/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la
circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35
del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002, la circolare 23 del 3/2/2003 e
la circolare n. 53 del 19/3/2004. Da ultimo vedi circolare n. 88 del
31/05/2004.
(7)
Vedi circolare n. 77 del 25/03/1997, punto 1.2 e seguenti.
(8) Disposizione da ultimo
prorogata fino al 31/12/2004 ai sensi del Decreto interministeriale n. 34158
del 31 maggio 2004 (si veda la circolare n. 122 del 6 agosto 2004).
(9)
Contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990 e contributo
ex art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991 (0,30%).